Via libera della Camera alla fiducia sul decreto Albania

Via libera dell'aula della Camera alla fiducia chiesta dal governo sul decreto Albania. I sì sono stati 192, i no 111 e 4 gli astenuti. Ora si passa all'esame degli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento è previsto per domani in mattinata. Il testo è in prima lettura alla Camera e dovrà poi passare al Senato per il via libera definitivo
Il decreto Albania contiene disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. Nello specifico, il decreto prevede disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio: con il provvedimento si estende la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania, oggetto del relativo Protocollo del novembre 2023, includendovi coloro i quali sono destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati. Prima del nuovo intervento normativo, era consentito condurre nelle strutture in Albania esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.
Per effetto della modifica contenuta nel decreto, si prevede che nelle strutture in Albania possano essere condotte anche le persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati. Il decreto, infatti, equipara le strutture realizzate in Albania alle corrispondenti strutture previste dalla normativa nazionale. Ovvero, sono equiparate agli hotspot. Le sole strutture destinate al rimpatrio sono equiparate ai centri di permanenza per i rimpatri (cpr). Si autorizza, inoltre, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a cedere due motovedette a titolo gratuito alla Repubblica di Albania.
Nell'ambito della procedura del trattenimento dello straniero, si fa salva la facoltà di disporre il trasferimento dello stesso in altro centro, senza che venga meno il trattenimento adottato e che sia richiesta una nuova convalida. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando quest'ultimo provvedimento è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento. Vengono inoltre modificati i casi in cui può essere applicata la procedura accelerata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
Infine, il decreto contiene misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri: si estende al 2026 la facoltà, per la localizzazione, la realizzazione, nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), di derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea.
La Repubblica