Il prelievo dal PPK per contribuzione propria è possibile solo con un mutuo ipotecario
Il partecipante al PPK, sulla base di un accordo concluso con l'istituto finanziario che gestisce il suo conto PPK, può effettuare un prelievo una tantum fino al 100% del valore dei fondi accumulati su tale conto PPK, con l'obbligo di restituirli al loro valore nominale, al fine di coprire il proprio contributo.
Secondo la definizione contenuta nella legge PPK, "contributo proprio" è il denaro contante necessario destinato a finanziare parte dei costi di costruzione o ricostruzione di un edificio residenziale, il pagamento di parte del prezzo di acquisto della proprietà di un edificio residenziale, di un immobile residenziale che costituisce un bene immobile separato o di un diritto di proprietà cooperativa su un immobile residenziale, l'acquisizione della proprietà di un terreno o di parte di esso, l'acquisizione di una quota della comproprietà di un edificio residenziale o di un immobile residenziale che costituisce un bene immobile separato o di una quota di un terreno, che il richiedente il prestito dichiara di coprire con fondi propri al fine di concedere il prestito di cui all'art. 3, comma 1 della legge sui prestiti ipotecari e sulla vigilanza degli intermediari e degli agenti di prestiti ipotecari (di seguito denominata "Legge sui prestiti ipotecari").
RP