I Cpr sono illegittimi, per la Consulta violano la libertà

La Consulta pone fine all'ipocrisia
Il trattenimento dei migranti non può avvenire al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Carta. Da oggi gli stranieri potranno far valere i loro diritti

La sentenza 96/2025 della Corte Costituzionale che ha deciso sul rinvio del giudice di pace di Roma con ordinanza 17 ottobre 2024, in relazione ai “modi” del trattenimento nei Cpr è di estrema importanza. La Corte, ricordando la sua giurisprudenza sul trattenimento nei centri di detenzione amministrativa per gli stranieri (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001), ma anche la sua recente giurisprudenza (sentenza n. 22/2022) sulle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) sottolinea con chiarezza che “il trattenimento dello straniero, dunque, in quanto misura incidente sulla libertà personale, non può essere adottato al di fuori delle garanzie dell’art. 13 Cost., essendo da ricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della libertà personale” (9) e che “Gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani” (9).
Secondo la Corte “sussiste il vulnus lamentato dal rimettente con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13, secondo comma, Cost.” in quanto, proprio nel rispetto del citato art. 13 c.2 Cost. Spetta alla “fonte primaria perciò prevedere non solo i «casi», ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i «modi» con cui il trattenimento può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto”. Ciò però non è mai avvenuto in quanto “il legislatore è venuto meno all’obbligo positivo di disciplinare con legge i «modi» di limitazione della libertà personale, eludendo la funzione di garanzia che la riserva assoluta di legge svolge in relazione alla libertà personale nell’art. 13, secondo comma, Cost.. I “modi” del trattenimento sono infatti attualmente impropriamente disciplinati (o non disciplinati affatto) da fonti regolamentari non aventi forza di legge e spesso solo da semplici disposizioni amministrative”. La scarna normativa vigente è dunque “del tutto inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale” (10). Cosa dovrebbe avvenire? Sul punto la Corte è precisa: il legislatore ha un “ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni” (11).
Perché dunque la questione di costituzionalità, così fondata nel merito, è stata dichiarata inammissibile, e cosa avverrà ora? La Corte, sulla scia di una sua analoga decisione avvenuta sulle Rems, ricorda che “gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi non permettono a questa Corte di rimediare al difetto di una legge che descriva e disciplini con un sufficiente grado di specificità i «modi» del trattenimento dello straniero presso il Cpr, non rinvenendosi nell’ordinamento una soluzione adeguata a colmare la riscontrata lacuna mediante l’espansione di differenti regimi legislativi”. In parole semplici non può la Corte sostituirsi al Legislatore gravemente inadempiente. A mio avviso, proprio perché sono in gioco diritti fondamentali, la Corte avrebbe potuto essere più netta giungendo alla conclusione che il trattenimento non può più essere realizzato nella sua configurazione normativa attuale. In ogni caso lo scenario che ora si apre dopo la sentenza della Corte è quello di un profondo cambiamento del sistema del trattenimento degli stranieri.
Ma che accadrà se invece il Legislatore non adempierà ai suoi obblighi e resterà inerte, come è purtroppo accaduto in altri campi? Sul piano dell’azione sociale e politica oggi le associazioni e le forze politiche hanno una spinta, ma anche un forte obbligo ad agire in tutte le sedi affinché una riforma normativa ci sia al più presto. Quanto alle persone che vengono trattenute nonostante la grave lacuna normativa, hanno pieno titolo ad agire, seppure con grandi difficoltà, per far valere i propri diritti, come la stessa Corte sottolinea nella parte finale della sua sentenza. Se, come ci ricorda la Corte nel suo provvedimento, il trattenimento non può essere adottato al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione, l’intero quadro, da oggi, non potrà più essere quello di prima.
l'Unità