Riscatto della laurea, le regole: non vale per i periodi già coperti da contribuzione

Gentile lettrice,
va premesso che secondo le regole vigenti presso Inps, non sono riscattabili quei periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Dunque, qualora avesse iniziato a lavorare nel 1989 (al compimento dei 19 anni) senza mai interrompere l'attività lavorativa, non sarebbe possibile riscattare tali anni di studio.
Nel caso in cui durante la durata legale del corso di studi residuassero periodi non coperti da contribuzione, potrà riscattare solo tali periodi; va in ogni caso rilevato che se il riscatto residuo fosse anche di 3 anni non si produrrebbe una sostanziale anticipazione rispetto all'età pensionabile di vecchiaia a oggi ipotizzabile con decorrenza nel 2038; tenendo conto che la sua contribuzione inizia nel 1996, lei avrà accesso (in caso di perfezionamento dei requisiti contributivi e reddituali) alla pensione anticipata contributiva decorrente in via previsionale nel 2035 senza alcun onere di riscatto.
La Repubblica